CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 1- Premessa. Nozione di pacchetto turistico
Premessa:
a) L'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività.
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art.17 delle presenti Condizioni generali di contratto; la nozione di "pacchetto turistico" (art. 84 Codice del Consumo) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24,00 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto; - b) alloggio; - c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
Art. 2 - Fonti legislative e norme applicabili
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Codice del Consumo.
Art. 3 – Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’ Art. 87 comma 2 del Codice del Consumo in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
Art. 4 – Pagamenti
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari all'importo indicato. Il saldo dovrà essere corrisposto entro la data indicata. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
Art. 5 – Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
Art. 6 - Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.4/1° comma - una penalità come previsto dalle condizioni inserite in contratto
Per tutte le quote di partecipazione nessun rimborso verrà accordato a chi non si presenterà alla partenza nei termini previsti dall'organizzatore e/o dai vettori aerei, o rinuncerà a proseguire il viaggio nel suo svolgimento. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non dovesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei necessari documenti personali di viaggio e/o di espatrio.
Art. 7 - Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2°e3° comma del precedente articolo 6). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Qualora il Viaggiatore decida di recedere dal viaggio a seguito di grave evento fortuito e quindi non imputabile e non prevedibile dall'Organizzazione, come atti terroristici, calamità naturali, epidemie, etc., l'Organizzatore medesimo non applicherà penali, salvo che non abbia a sua volta dovuto sostenere spese non recuperabili per l'organizzazione del viaggio e/o abbia pagato o sia obbligato a pagare penali nei confronti dei fornitori di servizi (compagnie aeree, corrispondenti locali, Hotels, etc.) in dipendenza della rinuncia al viaggio.
Annullamento di viaggi che prevedono nel pacchetto l'utilizzo di imbarcazioni quali caicchi, golette, ecc. Qualora la crociera dovesse interrompersi per caso fortuito/forza maggiore oppure per motivi non direttamente imputabili all'Operatore, meteorologici, guasti meccanici, ecc., il passeggero ha diritto alla riprotezione in Hotel (secondo disponibilità), fino alla partenza del volo prenotato. In tal caso, non è previsto rimpatrio anticipato né alcun rimborso o indennizzo. Tuttavia, qualora il costo della riprotezione sia inferiore al costo della crociera, il Viaggiatore avrà diritto alla restituzione della differenza del costo.
Art. 8 - Modifiche dopo la partenza
www. Iloveusa.it qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 9 - Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
Art. 10 - Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. Www.iloveusa.it non potrà mai essere ritenuta responsabile ne tanto meno potrà essere chiamata a rispondere dei danni che il viaggiatore dovesse subire e/o provocare a terzi a causa dell'utilizzo di motorini, auto, scooter, gommoni, parapendio, moto d'acqua, etc, noleggiati in loco dallo stesso viaggiatore.
Www.iloveusa.it non è altresì responsabile di eventuali escursioni o servizi acquistati direttamente in loco durante lo svolgimento di soggiorni a terra, non rientranti nell’originario pacchetto turistico, e pertanto non pagati direttamente all’operatore, come ad esempio passeggiate a dorso di cammello o altro animale, passeggiate in calesse o fuoristrada, gite con imbarcazioni, sorvoli con elicottero, aereo o altro.
Art. 11 - Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 C.C.
Art. 12 - Obbligo di assistenza
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 13 - Reclami e denunce
Ogni inadempienza nell'esecuzione del contratto o difformità del pacchetto turistico deve essere comunicata (anche per fax, e mail, telefono o altro mezzo idoneo) dal Viaggiatore nel momento stesso del loro verificarsi e comunque senza ritardo affinché l’Organizzatore stesso, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Nessuna forma di reclamo potrà essere presa in considerazione se non convalidata da dichiarazione scritta presentata sia alla Direzione dell’Albergo (in caso di soggiorno), sia al nostro ufficio corrispondente ( sia in caso di soggiorno che di tours). Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all’Organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni dalla data del rientro presso la località di partenza.
Nel momento del verificarsi dell’inadempimento o della difformità, il Viaggiatore potrà contattare l’Organizzatore come segue: tel. +39 031 705229; e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; oppure, in caso di assoluta emergenza, al numero di cellulare +39 347 2642179.
Art. 14 - Assicurazioni contro le spese di annullamento e di rimpatrio
E’ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli: Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, furti e smarrimento di bagagli, malattie.
Art. 15 - Fondo di garanzia
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguentiesigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.99, n°349 G.U. n° 249 del 12.10.1999.
Art. 16 – Forza maggiore
Scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo, nonché altri fatti simili costituiscono causa di FORZA MAGGIORE e non sono imputabili all’Organizzatore né al vettore. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate né tantomeno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero a mancare e non fossero recuperabili; tuttavia l’organizzatore si attiverà per fare il possibile che le somme pagate vengano recuperate.
Art. 19 – Foro Competente
Il foro competente è quello di Cantù.
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della Legge 3-8-1998 n. 269. La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero".
SCHEDA TECNICA
www.iloveusa.it di HITCH srl
P.Iva 03303890138
LICENZA REA N° 10572
POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE: COMPAGNIA EUROPE ASSISTANCE (POLIZZA N. 8617631).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI (BIGLIETTERIA)
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I Contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separa to servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV :
art. 1, n. 3 e n. 6; art da 17 a 23; art da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4; art. 5 art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle cita te clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc ..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore,soggiorno,ecc..).
C) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA L. 269/98
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
D) INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 (protezione dati personali)
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili al fine dell'adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a www.iloveusa.it. I dati personali forniti saranno trattati in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. I dati personali raccolti al nome della prenotazione saranno trattati direttamente da www.iloveusa.it (HITCH srl) (in qualità di titola re del trattamento ai sensi di legge) e/o da società da essa controllate e/o ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con l'ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto da specifiche normative.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex a rt. 7 D. lgs . N. 196/03 contattando: HITCH srl – via Alciato 1 – 22063 Cantù (CO). Indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.